Articolo 2807 Codice Civile(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)Norme applicabili al pegno di creditiDispositivoPer tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786]-[2799].Art. 2806Art. 2808