Articolo 2807 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Norme applicabili al pegno di crediti
Dispositivo
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786]-[2799].
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786]-[2799].