Articolo 2808 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione ed effetti dell'ipoteca

Dispositivo

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602] c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518], [2858], [2910] comma 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [518], [2748], [2770], [2777], [2812], [2825], [2847], [2911], [2916]; [51] l. fall.] (1).

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [2828] o di un terzo [2868] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [2827] (2).

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria (3) (4).

Note

(1) La disposizione si interessa degli effetti della garanzia ipotecaria: il creditore, che viene detto ipotecario, possiede il diritto di espropriare laresipotecata (il cosiddettoius distrahendi), e gode della conseguente prelazione (ius praelationis) sul ricavato in fase di liquidazione della medesima rispetto agli altri creditori non protetti da nessun'altra garanzia a riguardo. L'ipoteca attribuisce inoltre il diritto di sequela, in forza del quale è possibile per il creditore espropriare il bene in esame, anche qualora esso venga alienato, presso il terzo acquirente.

(2) Nel caso in cui i beni ipotecari non siano appartenenti al debitore ma ad un terzo, quest'ultimo assume il nome di datore di ipoteca e, concedendo tale garanzia, permette l'espropriazione del bene medesimo. In aggiunta agli immobili, tradizionali beni ipotecari, possono essere sottoposte a tale causa di prelazione anche le obbligazioni di "dare", di "facere"o di "non facere", con oggetto denaro o altra cosa.

(3) La pubblicità dell'ipoteca ha carattere costitutivo (a differenza della trascrizione immobiliare): il diritto di ipoteca si costituisce per volontà delle parti (ipoteca volontaria),ex lege(ipoteca legale) o mediante sentenza (ipoteca giudiziale), ma è al momento dell'esercizio del diritto di iscrizione che la garanzia viene effettivamente ad esistenza. L'iscrizione è quindi essenziale per il sorgere dell'ipoteca, sia nei confronti dei terzi sia tra le parti.

(4) Anche se l'iscrizione differisce nettamente dalla trascrizione immobiliare, in quanto pubblicità costitutiva, si possono riscontrare alcuni punti di contatto tra le due formalità: entrambe vengono eseguite nello stesso ufficio, richiedono le medesime forme ed hanno natura personale.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 20618/2021

L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20618 del 19 luglio 2021)

2Cass. civ. n. 5569/2021

L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5569 del 1 marzo 2021)

3Cass. civ. n. 2540/2016

La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, sicché, in linea astratta, l'eventuale costituzione d'ipoteca non fa venir meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2540 del 9 febbraio 2016)

4Cass. civ. n. 5628/2014

In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5628 del 12 marzo 2014)

5Cass. civ. n. 9978/1992

L'iscrizione di garanzia ipotecaria su bene immobile è opponibile ai terzi per effetto ed a partire dalla inserzione nel registro generale d'ordine, non dalla successiva annotazione nel registro particolare, tenendo conto che la prima delle indicate formalità perfeziona l'insorgenza del vincolo e si traduce in una pubblicità di tipo analitico, idonea a dare notizia esterna del diritto nelle more occorrenti per l'aggiornamento del registro particolare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9978 del 28 agosto 1992)

6Cass. civ. n. 9429/1992

La preferenza, che l'art. 2808 c.c., attribuisce ai creditori ipotecari immobiliari, di essere soddisfatti sul prezzo di vendita dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei crediti privilegiati mobiliari previsti dall'art. 2751, n. 1 bis c.c., né in base all'art. 2776, né in base all'art. 2777, stesso codice, e si estende al reddito fornito dalla locazione degli immobili ipotecati, quali frutti civili dei medesimi, anche nel caso in cui tali immobili costituiscono una delle componenti di una azienda data in affitto, nonché agli interessi maturati sia sul prezzo di vendita sia sui frutti civili.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9429 del 10 agosto 1992)