Articolo 2814 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà

Dispositivo

Note

(1) In forza del collegamento tra ipoteca ed usufrutto, la garanzia ipotecaria si estingue per le cosiddette cause naturali di estinzione dell'usufrutto, ossia: per cessazione del diritto diusufruttoper morte dell'usufruttuario, per scadenza del termine convenzionalmente stabilito dalle parti, per prescrizione estintiva dell'usufrutto stessoexart.2934 e per l'avverarsi della condizione risolutiva posta (v.1353).L'ipoteca non viene invece ad estinguersi nelle ipotesi di cessazione del diritto di usufrutto per rinunzia o abuso da parte dell'usufruttuario, o per l'acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, in quanto cause che discendono direttamente dalla volontà del titolare del diritto di usufrutto e quindi del debitore.

(2) Se si verifica l'ipotesi di differenti ipoteche contemporaneamente esistenti, una sopra la nuda proprietà e l'altra sul diritto di usufrutto, il titolare della prima ipoteca è legittimatoex legead espropriare il bene nella sua totalità, salvo poi scomputare dal ricavo e restituire il valore dell'usufrutto. Si specifica che tuttavia non è consentita l'operazione inversa.