Articolo 2815 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta

Dispositivo

Note

(1) In questa ipotesi si verifica il trasferimento delle ipoteche sul diritto del concedente alla somma che gli spetta da parte dell'enfiteuta per attuare l'affrancazione, somma che pertanto non potrà essere versata al concedente prima della soddisfazione dei creditori garantiti da ipoteca.

(2) Nella presente ipotesi l'enfiteusi si estingue, in quanto le ipoteche che sono poste sopra tale diritto subiscono un trasferimento sulla somma dovuta all'enfiteuta stesso da parte del concedente in forza dei miglioramenti eventualmente effettuati sul bene. In questo caso il concedente non sarà libero di versare la somma al titolare dell'enfiteusi prima che sulla stessa siano stati soddisfatti i creditori.

(3) Nel caso in cui l'enfiteuta abbia lasciato che il proprio diritto venisse meno per inerzia e conseguente prescrizione (v. art. 2934), le ipoteche su tale diritto non vengono trasferite sulla somma che gli spetta per gli eventuali miglioramenti apportati.

(4) In questo caso si specifica il principio della cosiddetta consolidazione, ossia l'ipotesi in cui, nella medesima persona, si viene a concentrare sia la titolarità del diritto di proprietà, sia di quello limitato, entrambi ovviamente riferiti allo stesso bene. Qualora si verifichi la suddetta ipotesi, le ipoteche poste sul diritto del concedente e su quello dell'enfiteuta, permangono separatamente, mentre per soddisfare le pretese creditorie dovrà essere alienato il bene nella sua totalità, separando soltanto in seguito il ricavato inerente al dominio utile e al dominio diretto; se invece la garanzia ipotecaria onera esclusivamente uno dei due diritti in questione, essa, in virtù del principio di elasticità tipico del diritto di proprietà, si allarga senza dubbio a quest'ultimo.