Articolo 2817 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Persone a cui compete

Dispositivo

(1)Hanno ipoteca legale:

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 208, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(2) L'ipoteca legale spetta innanzitutto all'alienante, sopra gli immobili alienati, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, a carico dell'acquirente, dall'atto di alienazione (ad esempio, per il pagamento del prezzo). Si deve ritenere esclusa la vendita di cosa altruiexart.1478 e di cosa futuraexart.1472; così come i conferimenti immobiliari relativi a contratti associativi, la vendita alternativa,exart.1285 e infine la vendita con patto di riservato dominioexart.1523. Si tratta della cosiddetta ipoteca dell'alienante.

(3) E' poi riconosciuta l'ipoteca legale al coerede, al socio e agli altri condividenti, sopra gli immobili loro assegnati, a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall'assegnatario in forza dell'atto di divisione. Si configura in questo caso la cosiddetta ipoteca del condividente.

(4) Tale ultimo numero si deve reputare abrogato dall'art. 218, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).Si deve altresì precisare che, in precedenza, per tale ipoteca sui beni dell'imputato non era considerata necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato e che inoltre, in forza dell'art. 218 delle norme di coordinamento al c.p.p., erano state esplicitamente abrogate le disposizioni del c.p. riguardanti alla sostituzione dell'ipoteca legale in questione con il mezzo di garanzia del sequestro conservativo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 23661/2020

L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 23661 del 27 ottobre 2020)

2Cass. civ. n. 30569/2017

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta ha natura autonoma e disciplina propria e non è riconducibile o assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., sicché, prescindendo dai "requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità" contemplati da detta norma codicistica, non è inibita dall'eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né in pendenza del procedimento che ne deriva.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30569 del 20 dicembre 2017)

3Cass. civ. n. 4464/2016

L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4464 del 7 marzo 2016)

4Cass. civ. n. 3232/2012

L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3232 del 1 marzo 2012)

5Cass. civ. n. 2972/1975

Il combinato disposto degli artt. 2817 n. 1, 2652 e 2650 n. 3 c.c. ben consente di configurare una vicenda attraverso la quale colui che vende con scrittura privata non idonea alla trascrizione, può, mediante la proposizione e trascrizione della domanda di verificazione della scrittura di compravendita conseguire, grazie alla retroattività della trascrizione ed iscrizione dell'atto effettuate dopo l'intervenuta verificazione (art. 2652 n. 3), la costituzione in proprio favore dell'ipoteca legale (art. 2817 n. 1), destinata a prevalere anche sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente (art. 2650 comma terzo). Peraltro, dalla esperibilità di tale via per giungere a garantire sul valore dell'immobile il credito relativo al prezzo, non può desumersi a carico del venditore, costretto a procurarsi una pronuncia giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo) per realizzare quel credito, il divieto di iscrivere, sulla base del titolo così ottenuto. ipoteca giudiziale su altri beni del compratore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2972 del 4 agosto 1975)