Articolo 2817 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Persone a cui compete

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 208, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(2) L'ipoteca legale spetta innanzitutto all'alienante, sopra gli immobili alienati, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti, a carico dell'acquirente, dall'atto di alienazione (ad esempio, per il pagamento del prezzo). Si deve ritenere esclusa la vendita di cosa altruiexart.1478 e di cosa futuraexart.1472; così come i conferimenti immobiliari relativi a contratti associativi, la vendita alternativa,exart.1285 e infine la vendita con patto di riservato dominioexart.1523. Si tratta della cosiddetta ipoteca dell'alienante.

(3) E' poi riconosciuta l'ipoteca legale al coerede, al socio e agli altri condividenti, sopra gli immobili loro assegnati, a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall'assegnatario in forza dell'atto di divisione. Si configura in questo caso la cosiddetta ipoteca del condividente.

(4) Tale ultimo numero si deve reputare abrogato dall'art. 218, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).Si deve altresì precisare che, in precedenza, per tale ipoteca sui beni dell'imputato non era considerata necessaria la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato e che inoltre, in forza dell'art. 218 delle norme di coordinamento al c.p.p., erano state esplicitamente abrogate le disposizioni del c.p. riguardanti alla sostituzione dell'ipoteca legale in questione con il mezzo di garanzia del sequestro conservativo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 23661/2020

2Cass. civ. n. 30569/2017

3Cass. civ. n. 4464/2016

4Cass. civ. n. 3232/2012

5Cass. civ. n. 2972/1975