Articolo 2816 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca sul diritto di superficie

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui si produca l'estinzione del diritto di superficie in conseguenza di devoluzione per scadenza del termine, si avrà la corrispondente estinzione delle ipoteche, a meno che al superficiario non sia dovuto un corrispettivo che, in tal caso, il proprietario non potrà versare prima che sul medesimo abbiano trovato soddisfazione le pretese di tutti i creditori ipotecari.

(2) L'ultima parte della norma sancisce che, nell'ipotesi di consolidazione (v.2815), le ipoteche debbano rimanere separate, producendo perciò un processo di alienazione esecutiva distinta dei due diritti in questione, senza alcun allargamento di sorta della garanzia ipotecaria per l'avvenuta consolidazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3897/2024