Articolo 2816 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ipoteca sul diritto di superficie
Dispositivo
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine [954]. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie (1).
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi (2).
Note
(1) Nell'ipotesi in cui si produca l'estinzione del diritto di superficie in conseguenza di devoluzione per scadenza del termine, si avrà la corrispondente estinzione delle ipoteche, a meno che al superficiario non sia dovuto un corrispettivo che, in tal caso, il proprietario non potrà versare prima che sul medesimo abbiano trovato soddisfazione le pretese di tutti i creditori ipotecari.
(2) L'ultima parte della norma sancisce che, nell'ipotesi di consolidazione (v.2815), le ipoteche debbano rimanere separate, producendo perciò un processo di alienazione esecutiva distinta dei due diritti in questione, senza alcun allargamento di sorta della garanzia ipotecaria per l'avvenuta consolidazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3897/2024
Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3897 del 12 febbraio 2024)