Articolo 2822 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ipoteca su beni altrui
Dispositivo
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente (1).
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398], [1399] (2).
Note
(1) L'ipoteca posta su cosa altrui si ritiene irrevocabile e ha efficacia obbligatoria: chi l'ha concessa è tenuto perciò a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, attraverso l'acquisto della cosa. L'iscrizione, in ogni caso, può essere validamente effettuata soltanto dopo che il bene sia entrato nel patrimonio del costituente. Si specifica, tuttavia, che non può ritenersi valida una concessione di ipoteca inerente a beni appartenenti ad una successione ancora non esistente (il cosiddetto divieto di patti successoriexart.458).
(2) Tale ratifica deve obbligatoriamente essere prodotta nella stessa forma dell'atto attraverso il quale vi è stata la concessione dell'ipoteca: infatti, proprio per questo, al conservatore deve essere presentato il documento in forma autentica, in forza del quale risulti senza alcun dubbio la ratifica per iscritto.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7674/1991
L'art. 2822 c.c., in tema di ipoteca su bene altrui, non trova deroga nella disciplina del mutuo fondiario, di modo che, ove questi sia garantito dalla concessione di ipoteca su area in corso di espropriazione in favore del mutuatario, l'iscrizione dell'ipoteca medesima può avvenire (e prende grado) solo in esito al perfezionarsi della procedura espropriativa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7674 del 10 luglio 1991)