Articolo 2823 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca su beni futuri

Dispositivo

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458], [1348] (1).

Note

(1) Prima di tale momento, il negozio riveste mera efficacia obbligatoria, in forza della quale in capo al concedente è posto l'obbligo di fare in modo che la cosa venga ad esistenza, perché l'ipoteca possa quindi essere iscritta.