Articolo 2830 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente

Dispositivo

Note

(1) Nel caso in cui le ipoteche venissero poste in essere contravvenendo ai divieti sanciti dalla presente disposizione, queste sarebbero da ritenersi assolutamente prive di qualsivoglia tipo di effetto, e denominate perciò nulle o comunque con possibilità di efficacia solo dopo l'eventuale superamento della situazione di giacenza o del beneficio d'inventario.