Articolo 2831 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Dispositivo
Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca (1).
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori [2011]; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'articolo [2843] [2839] n. 1, [2845], [2887].
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti [2410] n. 1, [2413] n. 5, [2414], [2417] ss.] è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato [2415] n. 1, [2417]. Per l'annotazione [2843] deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina [2839] n. 1] (2).
Note
(1) Tra i titoli di credito che possono ricevere garanzia ipotecaria riveste sicuramente una particolare importanza la cambiale, seguita poi dall'assegno e dai titoli rappresentativi di merci (ad esempio, la ricevuta di caricoexart.1684, la fede di depositoexart.1790 e1795). Risulta poi opportuno specificare che l'ipoteca, volontaria o giudiziale (v. art. 2808), offre garanzia soltanto nei confronti dell'obbligazione per la quale è stata posta in essere e non anche per il pagamento della cambiale nel senso del concreto adempimento del rapporto sottostante, a meno che questo effetto non sia esplicitamente sancitoex lege.
(2) Per quanto riguarda invece i titoli di credito cosiddetti nominativi, si ritiene che non debbano essere soggetti alle formalità sancite dalla disposizione in esame, nell'ipotesi di una garanzia di tipo ipotecario, in quanto non risultano esplicitamente citati dalla norma.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1275/1974
Come è dato desumere dalle regole racchiuse negli artt. 2831 secondo comma e 2839 terzo comma del c.c., nonché dal carattere di specialità dell'ipoteca generale (art. 2809 c.c.), l'ipoteca annotata sulle cambiali garantisce esclusivamente il diritto che trae origine dal rapporto cartolare; diritto che opera su piano diverso da quello fondato sul rapporto causale, dato che l'obbligazione cartolare — collegata al titolo all'ordine, destinato alla circolazione — opera, attraverso le girate, con piena autonomia, propria dell'obbligazione cambiaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1275 del 7 maggio 1974)