Articolo 2831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore

Dispositivo

Note

(1) Tra i titoli di credito che possono ricevere garanzia ipotecaria riveste sicuramente una particolare importanza la cambiale, seguita poi dall'assegno e dai titoli rappresentativi di merci (ad esempio, la ricevuta di caricoexart.1684, la fede di depositoexart.1790 e1795). Risulta poi opportuno specificare che l'ipoteca, volontaria o giudiziale (v. art. 2808), offre garanzia soltanto nei confronti dell'obbligazione per la quale è stata posta in essere e non anche per il pagamento della cambiale nel senso del concreto adempimento del rapporto sottostante, a meno che questo effetto non sia esplicitamente sancitoex lege.

(2) Per quanto riguarda invece i titoli di credito cosiddetti nominativi, si ritiene che non debbano essere soggetti alle formalità sancite dalla disposizione in esame, nell'ipotesi di una garanzia di tipo ipotecario, in quanto non risultano esplicitamente citati dalla norma.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1275/1974