Articolo 2835 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Iscrizione in base a scrittura privata

Dispositivo

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente (1).

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari [2664], [2674] (2).

Note

(1) In genere, il titolo ipotecario utile per l'iscrizione risulta dalla scrittura privata di alienazione o di divisione che deve essere autenticata o quanto meno accertata giudizialmente. Se invece si verifica l'ipotesi di un'ipoteca volontaria, si deve considerare come titolo l'atto di concessione della garanzia medesima.

(2) L'ultimo comma è molto importante poiché specifica l'intento di garantire ai terzi la possibilità di effettuare ricerche relativamente al titolo ipotecario utilizzato per esercitare l'iscrizione.