Articolo 2836 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Dispositivo

Note

(1) Se il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca risulta da un atto pubblico, ovvero da una sentenza o da un altro provvedimento giudiziale, è necessario presentare all'Ufficio una copia di tali atti.

(2) Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 30, L. 27 febbraio 1985, n. 52.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3427/1975