Articolo 2843 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

Dispositivo

Note

(1) La norma si interessa di stabilire le modalità che devono essere osservate nel momento in cui si operano determinati mutamenti in relazione al credito garantito o alla stessa ipoteca. L'elencazione fornita è meramente esemplificativa. Particolare rilievo è attribuito all'ipotesi della cosiddetta postergazione: essa indica ogni negozio tramite il quale si realizza, tra i creditori ipotecari, uno scambio del grado di ipoteca con la conseguente trasposizione dell'insieme di diritti che da questo discendono, primo tra tutti il diritto di prelazioneexart.2741. Lo scambio può essere effettuato sia tra gradi immediatamente successivi l'uno all'altro (si avrà allora la posposizione), sia tra gradi non successivi, purché si operi nei limiti della somma coperta dall'ipoteca di grado superiore (si avrà così l'ipotesi di permuta).

(2) In ogni caso, perché tali mutamenti abbiano effetto, è necessario che venga eseguita l'annotazione da cui discende efficacia costitutiva. Inoltre, per cancellare l'ipoteca, occorre il consenso di tutti i titolari dei diritti derivanti dall'annotazione medesima. La disciplina in esame non può essere estesa alle disposizioni in tema di titoli all'ordine.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 1027/2025

2Cass. civ. n. 486/2025

3Cass. civ. n. 3401/2024

4Cass. civ. n. 5508/2021

5Cass. civ. n. 6082/2015

6Cass. civ. n. 7217/2009

7Cass. civ. n. 16669/2008

8Cass. civ. n. 3173/2008

9Cass. civ. n. 17644/2007

10Cass. civ. n. 18188/2004

11Cass. civ. n. 3618/1997

12Cass. civ. n. 5420/1992

13Cass. civ. n. 7674/1991