Articolo 2844 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azioni e notificazioni

Dispositivo

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente [21] c.p.c.], per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie [138], [163] c.p.c.] o all'ultimo domicilio da essi eletto [2839] n. 2] (1)

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni [2890]; [489], [569] c.p.c.].

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione [2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [163] c.p.c].

Note

(1) La disposizione è strettamente collegata alla norma dell'articolo2839 n. 2, la quale indica la necessità dell'elezione, da parte del creditore, di un domicilio nella circoscrizione del tribunale ove ha sede l'ufficio dei registri immobiliare competente. Tale elezione deve essere esercitata mediante un atto scritto e in relazione al compimento di determinati affari da parte del soggetto interessato.