Articolo 2847 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata dell'efficacia dell'iscrizione

Dispositivo

Note

(1) Poiché l'iscrizione conserva la sua efficacia per vent'anni, la formalità della rinnovazione, se apposta anteriormente alla scadenza di tale termine, ne evita la definitiva estinzione e permette la conservazione degli effetti, incluso il grado nell'ordine delle ipoteche. La rinnovazione può essere effettuata varie volte, tuttavia non può in ogni caso mai porre una sanatoria nel caso vi fosse la nullità dell'iniziale iscrizione.

(2) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8 sexies) che "Ai fini di cui all'articolo2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 23909/2023

2Cass. civ. n. 22344/2021

3Cass. civ. n. 30625/2018

4Cass. civ. n. 3401/2017

5Cass. civ. n. 5628/2014

6Cass. civ. n. 7498/2012

7Cass. civ. n. 7570/2011

8Cass. civ. n. 1586/2002

9Cass. civ. n. 1505/1994