Articolo 2846 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese d'iscrizione
Dispositivo
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [2855] (1).
Note
(1) Si deve specificare che la disposizione dettata dal presente articolo riguarda solamente il caso di ipoteca volontaria (v. artt.2821 ss.) e che per spese d'iscrizione sono da intendersi: la nota d'iscrizione, le relative copie e lo svolgimento delle altre differenti formalità pubblicitarie.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 12410/2016
Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12410 del 16 giugno 2016)