Articolo 2865 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Frutti dovuti dal terzo
Dispositivo
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555], [604] c.p.c.] (1).
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889]; [792] c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'articolo [2890].
Note
(1) Per agevolare lo sfruttamento economico e la circolazione dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria, si prevede che il terzo acquirente sia obbligato ad elargire i frutti dell'immobile in questione dal momento più remoto possibile, ossia generalmente dal giorno del pignoramento o, in sua assenza, dal momento sancito dall'art. 2890. Deve inoltre essere precisato che tali frutti spettano ai creditori sino a che il terzo acquirente abbia la disponibilità materiale dell'immobile.