Articolo 2866 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Dispositivo
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile [2861] o sofferto l'espropriazione [c.p.c. 602] ha ragione d'indennità verso il suo autore [1482], anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo [2644]. Per esercitare il subingresso deve far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo [2843].
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'articolo [2856] a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente [242] disp. att.] (2).
Note
(1) Nel caso in cui il terzo acquirente paghi tutti i creditori ipotecari, avrà diritto di essere rimborsato dell'equivalente della somma pagata, e la disposizione puntualizza che tale disciplina deve essere applicata anche se il bene è stato trasferito a titolo gratuito. Si attua pertanto l'importante principio previsto dall'art. 797, che sancisce l'obbligatorietà in capo al donante a garantire il donatario per l'eventuale evizione che questi può subire sulle cose donate.
(2) Il terzo acquirente ha il diritto di subentrare nelle ipoteche costituite in favore del creditore soddisfatto, anche nel caso in cui i suddetti beni ipotecati siano stati alienati a terzi che abbiano operato la formalità della trascrizione del titolo successivamente al terzo acquirente medesimo. Tale surrogazione è considerata, dalla prevalente giurisprudenza, assimilabile all'ipotesiexart.1203, n. 2, e soltanto da alcuni avvicinata a quella prevista dal n. 3 dello stessa disposizione codicistica. Viene poi ulteriormente precisato che il rapporto tra surrogazione e subingresso dettato dalla norma prevede che la surroga del creditore perdente debba prevalere, sempre che egli possa dimostrare di avere posto in essere l'iscrizione del titolo ipotecario anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto da parte del terzo.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 11916/1990
Il terzo acquirente di un immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario non può vantare alcun diritto contrario né alla suddivisione del mutuo stesso. né al correlato frazionamento dell'ipoteca, stante la sua estraneità al contratto di finanziamento e, configurandosi, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 7 del 1976, detto frazionamento come oggetto di una rinuncia del creditore ipotecario al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca e perciò come riconducibile ad un atto unilaterale, che non cessa di essere tale anche se consacrato nel contesto degli accordi intercorsi col mutuatario al fine della suddivisione del mutuo. Pertanto, qualora detto terzo abbia dovuto soddisfare, nei limiti della quota gravante sull'immobile trasferitogli, le ragioni del creditore ipotecario, non può da questi pretendere alcun indennizzo, sotto il profilo dell'impedimento frapposto dall'intervenuto frazionamento al subingresso,exart. 2866, secondo comma c.c., nelle ipoteche costituite sugli altri beni del debitore inadempiente — operando tale norma solo quando il terzo sia stato chiamato a rispondere dell'intero debito del suo dante causa e, comunque, esclusivamente nei rapporti fra questi due soggetti, sicché un eventuale profilo risarcitorio, connesso a comportamenti asseritamente idonei a compromettere la compiuta realizzazione del diritto di cui al primo comma della medesima norma, può utilmente affermarsi nei soli confronti di detto dante causa — o del venir meno delle garanzie connesse all'originaria unità dell'ipoteca, che sarebbero state utilizzabili in sede di surrogazioneexart. 1203 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11916 del 14 dicembre 1990)