Articolo 2871 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione

Dispositivo

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero [1951] (1).

Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione [1299] e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'articolo [2866] (2).

Note

(1) La cosiddetta azione di regresso attribuisce al terzo datore di ipoteca il diritto di ottenere il rimborso dal debitore per la somma da lui precedentemente versata. Si tratta di un'applicazione del principio sancitoexart.1954, che può venire meno soltanto qualora venga posto in essere un accordo tra il creditore e il terzo datore medesimo.

(2) Oltre alle citate ipotesi di regresso, il terzo datore di ipoteca può anche surrogarsi nelle ipoteche gravanti sugli ulteriori beni del patrimonio del debitore, persino se tali beni sono già stati alienati a terzi, purché il titolo di tale alienazione abbia avuto trascrizione posteriore rispetto all'iscrizione d'ipoteca del terzo datore.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 35847/2022

Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 35847 del 6 dicembre 2022)

2Cass. civ. n. 3173/2008

In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3173 del 11 febbraio 2008)

3Cass. civ. n. 18522/2007

Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18522 del 3 settembre 2007)