Articolo 2872 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modalità della riduzione

Dispositivo

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni (1).

Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere (2).

Note

(1) La riduzione dell'ipoteca, di regola, viene effettuata nel momento in cui il valore del bene è eccessivo, ma bisogna specificare che, qualora dopo la riduzione il credito garantito sia maggiore della somma ridotta, si potrà comunque verificare un'iscrizione suppletiva in base al titolo iniziale.Il legislatore prescrive qui una riduzioneex lege, diversamente dalla riduzione operata volontariamente dalla parti che si concretizza perciò in una rinuncia sia pur parziale alla garanzia ipotecaria: il titolo per tale ipoteca consiste nel documento da cui discende il consenso da parte del creditore oppure in una vera e propria sentenza dalla quale derivi il diritto alla riduzione stessa.

(2) Generalmente la riduzione può avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui vi siano più beni sottoposti a garanzia ipotecaria. Tuttavia, il comma 2 della presente disposizione prevede una peculiare deroga a ciò quando l'oggetto dell'ipotecasia un unico immobile, precisando che è assolutamente necessaria la fedele osservanza degli artt.720 e722, inerenti alle disposizioni di pubblica economia e igiene.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18681/2022

L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 18681 del 9 giugno 2022)

2Cass. civ. n. 4428/2001

Il proprietario di più immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa (con riferimento al valore dei beni alla data della decisione) anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottoscrizione al rischio della responsabilità,exart. 1482, terzo comma. c.c., cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4428 del 27 marzo 2001)