Articolo 2876 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti della riduzione

Dispositivo

Note

(1) Attraverso questa disposizione, il legislatore tenta di assicurare un adeguato margine di sicurezza per prevenire eventuali possibili svalutazioni dovute ad oscillazioni del mercato immobiliare, a volte maggiori rispetto a quelle prevedibili, stabilendo così, tramite il richiamo implicito all'art. 2873, comma 3, determinate restrizioni all'interno delle quali le azioni di riduzione possono essere gestite.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 9886/2025

2Cass. civ. n. 6533/2016