Articolo 2876 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Limiti della riduzione
Dispositivo
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela (1).
Note
(1) Attraverso questa disposizione, il legislatore tenta di assicurare un adeguato margine di sicurezza per prevenire eventuali possibili svalutazioni dovute ad oscillazioni del mercato immobiliare, a volte maggiori rispetto a quelle prevedibili, stabilendo così, tramite il richiamo implicito all'art. 2873, comma 3, determinate restrizioni all'interno delle quali le azioni di riduzione possono essere gestite.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9886/2025
La riduzione dell'ipoteca giudiziale, secondo l'art. 2876 c.c., deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela. In assenza di specifiche prove a carico della parte che invoca la riduzione, l'importo complessivo fatto oggetto di garanzia reale e il valore dei beni gravati ritenuti dal giudice congrui non possono subire ridimensionamenti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9886 del 15 aprile 2025)
2Cass. civ. n. 6533/2016
Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016)