Articolo 2876 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Limiti della riduzione

Dispositivo

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela (1).

Note

(1) Attraverso questa disposizione, il legislatore tenta di assicurare un adeguato margine di sicurezza per prevenire eventuali possibili svalutazioni dovute ad oscillazioni del mercato immobiliare, a volte maggiori rispetto a quelle prevedibili, stabilendo così, tramite il richiamo implicito all'art. 2873, comma 3, determinate restrizioni all'interno delle quali le azioni di riduzione possono essere gestite.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016)