Articolo 2875 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccesso nel valore dei beni

Dispositivo

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo [2855] (1).

Note

(1) Deve essere qui evidenziato che il giudice può liberamente valutare la situazione e successivamente indicare i precisi motivi per cui il soddisfacimento creditorio non trova adempimento. Tale disposizione, da varie parti considerata inadatta per la frequente volubilità del mercato immobiliare, è comunque stata utilizzata per determinare l'esatta misura dell'eccesso (un terzo) nel valore dei beni sottoposti a garanzia, ricomprendenti anche miglioramenti ed accessori degli stessi, rispetto ai crediti ancora da garantire.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016)