Articolo 2888 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rifiuto di cancellazione
Dispositivo
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria [737] c.p.c.] (1) (2).
Note
(1) In tale ipotesi il richiedente può sicuramente citare il Conservatore in un giudizio ordinario, ma può altresì scegliere di adottare una diversa prospettiva: si tratta di un procedimento che richiede l'intervento di un terzo estraneo ed imparziale rispetto alle parti in causa, per gestire determinati negozi o affari. In questo caso il suddetto terzo è identificato nel giudice, il quale, collaborando con le parti, costituisce un certo rapporto giuridico, nelle ipotesi in cui il legislatore non consente che le parti concludano la questione in autonomia. Il procedimento alternativo di volontaria giurisdizione segue comunque le apposite disposizioni dettate dalCodice di procedura civile.
(2) Tuttavia, deve essere adeguatamente sottolineato che il rifiuto di proseguire con la cancellazione da parte del Conservatore può anche essere giustificato,in primis,da eventuali vizi di forma del titolo dell'ipoteca, ma anche da mancato adempimento della condizione, o da ulteriori vizi delle formalità.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 14440/2025
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14440 del 29 maggio 2025)