Articolo 2889 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Dispositivo
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [2643] n. 6] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [792] c.p.c.] (1).
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue [2892]; [555] c.p.c.] (2).
Note
(1) La cosiddetta purgazione delle ipoteche è una particolare procedura utilizzata allo scopo di liberare un immobile dalle ipoteche su di esso gravanti: in sostanza, il terzo acquirente del suddetto bene offrirà ai creditori garantiti, che abbiano trascritto il loro titolo prima del suo, il prezzo stipulato per l'acquisto o il valore dichiarato nel caso si sia trattato di un acquisto a titolo gratuito, che in questo caso tuttavia non potrà rivelarsi inferiore alla base degli incanti in ambito di espropriazione forzata (v. art. 2910). Si tratta perciò di un'offerta che consiste in un negozio unilaterale ricettizioexart.1324 e fino all'ultimo revocabile. Chiaramente, una volta accollatosi i debiti ipotecari, il terzo acquirente non potrà più decidere di procedere alla purgazione.
(2) Si specificano i termini entro i quali il terzo acquirente è legittimato a promuovere la purgazione dell'ipoteca: il pignoramento è un importante discrimine a riguardo, in quanto, prima di questo, la liberazione potrà essere fatta in qualsiasi momento, mentre, successivamente, al terzo vengono assegnati 30 giorni per eseguire le formalità richieste dalla procedura.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 20396/2018
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20396 del 1 agosto 2018)
2Cass. civ. n. 7075/2015
Il procedimento di purgazione dalle ipoteche, disciplinato dagli artt. 2889 e ss. cod. civ., non è applicabile all'ipoteca legale ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia perché il concessionario alla riscossione delle imposte non potrebbe richiedere l'assegnazione del bene pignorato, né rendersi acquirente del medesimo all'incanto - sicché l'applicazione di tale disciplina determinerebbe una disparità di trattamento tra il creditore privato e quello pubblico, in danno di quest'ultimo -, sia perché il suo diritto reale di garanzia, sebbene posto a tutela di un superiore interesse dello Stato, non risulterebbe adeguatamente tutelato - neppure dalla previsione di cui all'art. 2890, primo comma, n. 3), cod. civ. - dal rischio che l'acquisto del bene ipotecato avvenga per un importo modesto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7075 del 9 aprile 2015)
3Cass. civ. n. 7525/2012
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario sui diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo discutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale aveva dichiarato la liberazione dell'immobile dall'ipoteca, rilevando che il creditore iscritto può avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7525 del 15 maggio 2012)
4Cass. civ. n. 7214/1996
Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso del procedimento di liberazione dell'ipoteca, non si limiti a pronunciare sulle modalità di svolgimento del procedimento stesso, bensì decida sulla questione, sollevata da uno dei creditori iscritti, concernente la sussistenza del diritto di chiedere la liberazione, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di pregiudicare definitivamente la posizione delle parti. Pertanto, nei suoi confronti, non essendo esperibile alcun altro specifico rimedio è ammissibile la proposizione del ricorso per cassazioneexart. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7214 del 6 agosto 1996)