Articolo 2889 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Dispositivo

Note

(1) La cosiddetta purgazione delle ipoteche è una particolare procedura utilizzata allo scopo di liberare un immobile dalle ipoteche su di esso gravanti: in sostanza, il terzo acquirente del suddetto bene offrirà ai creditori garantiti, che abbiano trascritto il loro titolo prima del suo, il prezzo stipulato per l'acquisto o il valore dichiarato nel caso si sia trattato di un acquisto a titolo gratuito, che in questo caso tuttavia non potrà rivelarsi inferiore alla base degli incanti in ambito di espropriazione forzata (v. art. 2910). Si tratta perciò di un'offerta che consiste in un negozio unilaterale ricettizioexart.1324 e fino all'ultimo revocabile. Chiaramente, una volta accollatosi i debiti ipotecari, il terzo acquirente non potrà più decidere di procedere alla purgazione.

(2) Si specificano i termini entro i quali il terzo acquirente è legittimato a promuovere la purgazione dell'ipoteca: il pignoramento è un importante discrimine a riguardo, in quanto, prima di questo, la liberazione potrà essere fatta in qualsiasi momento, mentre, successivamente, al terzo vengono assegnati 30 giorni per eseguire le formalità richieste dalla procedura.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 20396/2018

2Cass. civ. n. 7075/2015

3Cass. civ. n. 7525/2012

4Cass. civ. n. 7214/1996

Massime notarili correlate (1)