Articolo 2892 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di proroga dei termini

Dispositivo

I termini fissati dal secondo comma dell'articolo [2889] e dal primo comma dell'articolo [2891] non possono essere prorogati (1).

Note

(1) I terminiexartt.2889 e2891, comma 1, vengono resi improprogabili e non soggetti ad alcuna possibilità di sospensione, nemmeno nel caso di eccezioni poste in essere dal terzo acquirente ai sensi dell'art. 2859.