Articolo 2891 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto dei creditori di far vendere i beni

Dispositivo

Note

(1) Legittimati attivi all'opposizione alla procedura di purgazione d'ipoteca sono i creditori garantiti e i relativi fideiussori, i quali, nell'arco di quaranta giorni dalla notificazione dell'offerta del terzo acquirente, hanno diritto di tentare una alienazione dei beni ipotecati, al chiaro fine di sperare di tutelare meglio le proprie ragioni.

(2) Sarà il giudice dell'esecuzione a dover fissare e quantificare tale cauzione, essendo possibili diversi rincari del decimo anche da parte dello stesso creditore.

(3) Ai creditori viene perciò assegnata la possibilità di opposizione alla liberazione delle ipoteche, mediante la richiestaad hocdi alienazione dei beni in questione, ma presupponendo tuttavia l'offerta ad un prezzo di almeno un decimo superiore rispetto a quello dichiarato dal terzo acquirente, e determinando gli ulteriori obblighi di prestare adeguata cauzione e rendersi eventualmente acquirenti per l'identico prezzo ove l'asta vada deserta.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 19305/2013