Articolo 2891 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto dei creditori di far vendere i beni
Dispositivo
Entro il termine di quaranta giorni [2892] dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni [795] c.p.c.] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [16], [26], [795] c.p.c.], purché adempia le condizioni che seguono (1):
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta [2893] (3).
Note
(1) Legittimati attivi all'opposizione alla procedura di purgazione d'ipoteca sono i creditori garantiti e i relativi fideiussori, i quali, nell'arco di quaranta giorni dalla notificazione dell'offerta del terzo acquirente, hanno diritto di tentare una alienazione dei beni ipotecati, al chiaro fine di sperare di tutelare meglio le proprie ragioni.
(2) Sarà il giudice dell'esecuzione a dover fissare e quantificare tale cauzione, essendo possibili diversi rincari del decimo anche da parte dello stesso creditore.
(3) Ai creditori viene perciò assegnata la possibilità di opposizione alla liberazione delle ipoteche, mediante la richiestaad hocdi alienazione dei beni in questione, ma presupponendo tuttavia l'offerta ad un prezzo di almeno un decimo superiore rispetto a quello dichiarato dal terzo acquirente, e determinando gli ulteriori obblighi di prestare adeguata cauzione e rendersi eventualmente acquirenti per l'identico prezzo ove l'asta vada deserta.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 19305/2013
In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19305 del 21 agosto 2013)