Articolo 2894 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti del mancato deposito del prezzo

Dispositivo

Note

(1) Il terzo acquirente non è obbligato a depositare il prezzo e a liberare conseguentemente laresgarantita: nella circostanza in cui questi atti non vengano posti in essere, tuttavia, si sancisce la nullità degli atti del procedimento di purgazione ormai compiuti e i creditori assumono il diritto di scegliere se cominciare la normale esecuzione o continuare il percorso già in atto. Il terzo acquirente che non ha effettuato il deposito del prezzo offerto deve comunque, a titolo sanzionatorio, risarcire i danni subìti da costoro in ordine al ritardo che comunque avviene nell'ambito dell'azione esecutiva (v. art. 2910).