Articolo 2895 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Desistenza del creditore

Dispositivo

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500], [629] c.p.c.] (1).

Note

(1) Principalmente, l'ipotesi qui considerata è quella della revoca dell'offerta di rincaro fatta dal creditore ipotecario (v. art. 2891), ma un orientamento giurisprudenziale sostiene che la disciplina della presente disposizione possa applicarsi anche nel caso del mancato deposito della cauzioneexart.2891, n. 3.In forza di una situazione definita di solidarietà attiva tra creditori (v. art. 1292), la desistenza del creditore può facoltativamente produrre una reviviscenza dell'offerta proposta dal terzo acquirente.