Articolo 2903 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione dell'azione

Dispositivo

Note

(1) Attraverso una prescrizione breve, si dispone che dopo soli cinque anni dal momento in cui il debitore ha posto in essere l'atto di disposizione, tentando di arrecare un sostanziale pregiudizio al creditore, quest'ultimo non potrà più esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, perdendo così la possibilità di ottenere soddisfacimento rispetto a quello specifico bene.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16842/2025

2Cass. civ. n. 8384/2025

3Cass. civ. n. 35272/2023

4Cass. civ. n. 4049/2023

5Cass. civ. n. 5889/2016

6Cass. civ. n. 5586/2015

7Cass. civ. n. 12513/2009

8Cass. civ. n. 1210/2007

9Cass. civ. n. 4296/1997