Articolo 2904 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinvio

Dispositivo

Note

(1) Vengono qui esplicitamente richiamate le disposizioniexart.67 dellaLegge fallimentare(r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e gli artt.192-194 delCodice Penale, le quali prevedono specifici casi di revocatoria. Ad esempio, nel caso della revocatoria prescritta dalla Legge fallimentare, la prescrizione sarà sempre breve (quinquennale), ma inizierà il suo decorso dalla data precisa della sentenza decretante il fallimento e non dalla data dell'atto (v. art. 2903).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 16606/2024

2Cass. civ. n. 13182/2013

3Cass. civ. n. 7028/2006