Articolo 2910 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Oggetto dell'espropriazione

Dispositivo

Note

(1) Viene qui richiamata la cosiddetta garanzia generica ai sensi dell'art. 2740, in forza della quale il creditore, in caso di inadempimento, può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore. L'espropriazione forzata è rivolta quindi a tutto il patrimonio del debitore, ricomprendente beni mobili, immobili, crediti e diritti di ogni genere. Inoltre, per metterla in atto, a monte deve esservi obbligatoriamente un titolo esecutivo (v. art. 474 c.p.c.) dal quale discenda un credito certo e non soggetto a condizioni o termini (classici esempi di titoli esecutivi sono: cambiali, sentenze e decreti ingiuntivi).

(2) I beni dei terzi, nel caso in cui costituiscano la garanzia del credito (v. art. 1179) o nel caso di atti revocati (v. art. 2901), sono esplicitamente inseriti nell'ambito oggettivodella responsabilità patrimoniale definito dalla disposizione e vengono pertanto sottoposti all'esecuzione forzata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10284/2009