Articolo 2911 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni gravati da pegno o ipoteca

Dispositivo

Note

(1) Nell'esecuzione mediante espropriazione forzata, il bene o i beni colpiti dalla procedura esecutiva vengono venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori, attraverso le forme prescritte dal codice di rito agli artt.483 ss. c.p.c.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 9789/2024

2Cass. civ. n. 8881/2020

3Cass. civ. n. 1033/2007

4Cass. civ. n. 702/2006

5Cass. civ. n. 11122/1997