Articolo 2911 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni gravati da pegno o ipoteca

Dispositivo

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione (1) anche i beni gravati dal pegno.

Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [2755] su determinati beni [2770].

Note

(1) Nell'esecuzione mediante espropriazione forzata, il bene o i beni colpiti dalla procedura esecutiva vengono venduti ai pubblici incanti e la somma ricavata ripartita tra i creditori, attraverso le forme prescritte dal codice di rito agli artt.483 ss. c.p.c.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 8881/2020

La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8881 del 13 maggio 2020)

2Cass. civ. n. 1033/2007

L'opposizione con cui il debitore faccia valere la disposizione di cui all'art. 2911 c.c., per la mancata esecuzione su beni costituiti in pegno da un terzo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa non viene denunciato un limite legale all'esecuzione; infatti, l'art. 2911 c.c. non si applica al caso in cui il pegno sia costituito da un terzo, sicché l'esecuzione non incontra il limite della necessaria sottoposizione a pignoramento dei beni gravati da pegno.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1033 del 17 gennaio 2007)

3Cass. civ. n. 702/2006

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 702 del 16 gennaio 2006)

4Cass. civ. n. 11122/1997

Non è precluso, al creditore garantito dal pegno, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 2911 c.c., sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da pegno.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11122 del 11 novembre 1997)