Articolo 2914 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazioni anteriori al pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Gli atti di alienazione o di disposizione posti in essere nei momenti precedenti al pignoramento, se interessano beni immobili o mobili registrati, godono della cosiddetta inefficacia relativa, non dispiegando effetti verso il creditore procedente, a meno che non siano stati sottoposti a trascrizione prima del pignoramento medesimo. La presente disposizione elenca tassativamente determinati atti anteriori al pignoramento che tuttavia non producono effetti nei confronti dei creditori, non avendo osservato i diktat della pubblicità, al chiaro fine di garantire la certezza del diritto.

(2) Se ciò che rende pubblico un atto di alienazione è il possesso, è assolutamente necessario dimostrare in modo sicuro la posteriorità del suddetto trasferimento rispetto al pignoramento: infatti, soltanto in questa ipotesi, i creditori hanno il diritto di porre in essere la procedura esecutiva contro il bene in questione.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 14682/2025

2Cass. civ. n. 4835/2024

3Cass. civ. n. 15981/2023

4Cass. civ. n. 23644/2019

5Cass. civ. n. 20170/2017

6Cass. civ. n. 19501/2009

7Cass. civ. n. 20292/2004

8Cass. civ. n. 9810/2003

9Cass. civ. n. 15141/2002

10Cass. civ. n. 4090/2001

11Cass. civ. n. 10668/1999

12Cass. civ. n. 10596/1997