Articolo 2915 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Dispositivo

Note

(1) Si detta una disciplina relativamente ai frequenti contrasti inerenti agli atti di alienazione di beni compiuti successivamente al pignoramento: se non è ancora stata operata la pubblicità nella forma richiesta della trascrizione e i medesimi atti non dimostrino una data anteriore al pignoramento, la presente disposizione stabilisce che questi non producono effetti nei confronti dei creditori procedenti.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 31612/2025

2Cass. civ. n. 4835/2024

3Cass. civ. n. 28242/2020

4Cass. civ. n. 9250/2020

5Cass. civ. n. 25865/2013