Articolo 2917 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione del credito pignorato

Dispositivo

Note

(1) Si sottolinea che il presente articolo non differenzia i modi di estinzione del credito volontari (come ad esempio, l'adempimento ai sensi delLibro IV, Titolo I, Capo II, la remissioneexart.1236, la novazioneexart.1230) da quelli invece non collegabili in maniera diretta alla volontà di una delle parti del rapporto obbligatorio (in primis, la confusioneexart.1253), purché, in ogni caso, siano avvenuti successivamente rispetto al momento del pignoramento.

(2) Risulta fondamentale definire il momento iniziale del pignoramento, per poter individuare con certezza se vi possa essere o meno l'efficacia dell'estinzione del credito verso il creditore procedente e quelli intervenienti.Da quel momento si dispiegano gli effetti della cosiddetta efficacia relativa, quindi è come se il credito non si fosse estinto.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 13647/2019

2Cass. civ. n. 19485/2017

3Cass. civ. n. 10683/2014

4Cass. civ. n. 6265/2012

5Cass. civ. n. 11690/1998

6Cass. civ. n. 1108/1997