Articolo 2918 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Dispositivo

Note

(1) La presente disposizione richiama espressamente il n. 9 dell'art. 2643, il quale dispone l'obbligatoria trascrizione di eventuali cessioni e liberazioni in relazione a pigioni e fitti, che si sviluppino oltre un triennio. Se la liberazione o la cessione sono state effettuate per un periodo eccedente i tre anni e non sono state soggette a trascrizione, potranno essere opposte soltanto entro i limiti di un triennio, se tuttavia questo risulta già trascorso, potranno essere opposte esclusivamente nei limiti dell'anno in corso in riferimento al giorno del trasferimento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 25584/2024

2Cass. civ. n. 35876/2022