Articolo 2927 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Evizione della cosa assegnata

Dispositivo

Note

(1) La tutela dell'assegnatario disposta dalla norma in esame è assai simile a quella sancita in tema di alienazione forzataexart.2921: in caso di evizione della cosa assegnata, oltre alla facoltà di ripetere il valore pagato agli altri creditori, egli ha infatti la possibilità di rifarsi verso il debitore, ma non mantiene le garanzie che siano state prestate da terzi sullo stesso bene.