Articolo 2928 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegnazione di crediti

Dispositivo

Note

(1) La peculiarità di tale ipotesi è data dal fatto che il diritto del creditore non trova soddisfazione sino al momento in cui a questi non perviene l'effettivo pagamento del credito, il quale viene pertanto destinando all'assegnazione "pro solvendo".Tuttavia, è possibile che lo stesso creditore ponga in essere atti dispositivi sul credito in questione (ad esempio, un atto di cessioneexart.1260) che portino l'assegnazione a divenire "pro soluto" (v. art. 1266): in tale caso, a prescindere dal reale adempimento, basterà il mero trasferimento del credito.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 30862/2018

2Cass. civ. n. 11660/2016

3Cass. civ. n. 7508/2011

4Cass. civ. n. 26036/2005