Articolo 2949 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione in materia di società

Dispositivo

Note

(1) Si sottopongono a prescrizione, dallo stesso momento in cui sorgono, quei diritti derivanti da rapporti societari; non invece quelli relativi a relazioni giuridiche di singoli soggetti (si intendono quindi le azioni giudiziali tra i soci o tra i medesimi e la società, ma non anche l'azione intentata per ottenere l'annullamento del contratto).

(2) La disposizione rimanda esplicitamente all'azione che i creditori societari possono porre in atto nei confronti degli amministratori nell'ipotesi in cui sia avvenuta una diminuzione dell'integrità del patrimonio sociale con corrispondente pregiudizio al soddisfacimento dei loro crediti (v. art. 2394). Il termine prescrizionale breve inizia il suo decorso dal momento in cui si attesta la diminuzione del patrimonio.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 27804/2025

2Cass. civ. n. 24730/2025

3Cass. civ. n. 4007/2024

4Cass. civ. n. 3628/2021

5Cass. civ. n. 6561/2017

6Cass. civ. n. 2180/2016

7Cass. civ. n. 13084/2015

8Cass. civ. n. 21903/2013

9Cass. civ. n. 17587/2005

10Cass. civ. n. 5113/2003

11Cass. civ. n. 10570/1994

12Cass. civ. n. 6107/1993

13Cass. civ. n. 11973/1992

Massime notarili correlate (1)