Articolo 2950 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione del diritto del mediatore

Dispositivo

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore [1754] al pagamento della provvigione (1).

Note

(1) Tale termine prescrizionale annuale, il quale decorre generalmente dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa, è riferito ai diritti derivanti da determinati rapporti commerciali. Tuttavia devono essere tenuti in considerazione due accorgimenti: innanzitutto, la disposizione riguarda esclusivamente la provvigione e non pertanto gli ulteriori diritti parimenti concessi al mediatore (in primisil rimborso spese); in secondo luogo, è relativa soltanto all'azione posta in essere del mediatore verso le parti e non a quella esercitata dal medesimo verso gli altri mediatori al fine di suddividere la provvigione stessa.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 20537/2020

In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20537 del 29 settembre 2020)

2Cass. civ. n. 18489/2020

In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18489 del 4 settembre 2020)

3Cass. civ. n. 26370/2016

In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26370 del 20 dicembre 2016)

4Cass. civ. n. 7519/2005

Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7519 del 12 aprile 2005)