Articolo 2954 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione di sei mesi

Dispositivo

Note

(1) Il legislatore sottolinea che da tale norma non discende l'estinzione del diritto, ma soltanto una presunzione relativa (v. art. 2727): il debitore, se intende rifiutare l'adempimento che gli viene richiesto, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti sarebbe tenuto a fare in base alla generale regola ex art. 2697, comma 2, spettando piuttosto al creditore la dimostrazione che la prestazione non è stata eseguita.

(2) Per applicare la prescrizione qui disciplinata occorre che l'attività sia esercitata in modo professionale: l'ulteriore categoria residuale citata nella seconda parte della disposizione possiede un'affinità con il servizio effettuato da albergatori e osti con carattere di tipicità, non intendendosi incluse attività prive di tali punti di contatto.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 23751/2018

2Cass. civ. n. 1203/2017

3Cass. civ. n. 9930/2014

4Cass. civ. n. 22649/2011

5Cass. civ. n. 3443/2005

6Cass. civ. n. 5959/1996

7Cass. civ. n. 1304/1994