Articolo 2955 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prescrizione di un anno
Dispositivo
Si prescrive in un anno il diritto:
Note
(1) Attraverso la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha definito questo numero costituzionalmente illegittimo, in relazione alla parte dove consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione scorra anche nel corso del rapporto lavorativo. Si è pertanto stabilito che, durante tale periodo, il termine prescrizionale rimane fermo e riprende a decorrere dal momento della cessazione del medesimo, evitando in tal modo di configurare una ulteriore debolezza in capo al lavoratore, già in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al proprio datore (v. nota 5 art. 2948).
(2) La corrente giurisprudenziale prevalente ha nella prassi stabilito la non necessarietà che l'istruzione in questione venga eseguita nel medesimo istituto dove gli studenti risultano alloggiati, sempre che si tratti di un istituto in cui effettivamente siano presenti esclusivamente studenti.
(3) In questo caso si è affermato che tale termine prescrizionale breve annuale possa avere luogo solo in relazione a contratti di compravendita stipulati tra commercianti al minuto e consumatori.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 38591/2021
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 38591 del 6 dicembre 2021)
2Cass. civ. n. 17071/2021
In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17071 del 16 giugno 2021)
3Cass. civ. n. 10668/2014
Il termine prescrizionale di un anno, di cui all'art. 2955, primo comma, n. 2, cod. civ., si applica ai soli crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, che sia pagato per periodi non superiori ad un mese, con la conseguenza che è escluso, dall'ambito di applicazione della prescrizione presuntiva, il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10668 del 15 maggio 2014)
4Cass. civ. n. 24759/2013
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24759 del 5 novembre 2013)
5Cass. civ. n. 7640/2012
In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7640 del 16 maggio 2012)
6Cass. civ. n. 5809/2010
In tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre, purché si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente contrattuale (c.d. "pseudo dirigenza"), per la quale permangono le garanzie di legge contro il licenziamento illegittimo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5809 del 10 marzo 2010)
7Cass. civ. n. 19864/2009
L'obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all'art. 2955, comma primo, n. 2, c.c., né con quella di cui all'art. 2956, comma primo, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all'aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19864 del 15 settembre 2009)
8Cass. civ. n. 7251/2006
Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l'appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'operatività della suddetta prescrizione presuntiva, con riferimento al pagamento del prezzo relativo alla fornitura di carburante destinato esclusivamente al consumo e all'uso proprio dell'acquirente e della sua famiglia).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7251 del 29 marzo 2006)
9Cass. civ. n. 19183/2003
La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può essere esclusa qualora abbia comportato formalità di documentazione consistenti soltanto nella redazione di scritture contabili, circostanza che non vale ad escludere che si tratti di normale vendita al minuto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19183 del 15 dicembre 2003)
10Cass. civ. n. 5535/2003
La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5535 del 9 aprile 2003)
11Cass. civ. n. 9825/1998
Le prescrizioni brevi e presuntive,exartt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9825 del 3 ottobre 1998)
12Cass. civ. n. 5008/1995
La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l'operatività della prescrizione de qua non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5008 del 8 maggio 1995)
13Cass. civ. n. 9494/1994
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9494 del 11 novembre 1994)