Articolo 2956 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione di tre anni

Dispositivo

Note

(1) Tale numero è risultato costituzionalmente illegittimo in forza della sentenza del 10 giugno 1966, n. 63 della Corte Costituzionale, negli stessi limitiexnota 5 art. 2948.

(2) La previsione in questione è volutamente molto generica per poter estendere la propria disciplina a tutte quelle figure professionali che svolgono una qualche attività intellettuale, come avvocati, ingegneri, geometri, medici e via dicendo.

(3) Nella specifica ipotesi qui descritta si intendono presenti, tra i diritti inerenti alla professione notarile, anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per effettuare le formalità pubblicitarie, come latrascrizione, la registrazione e l'iscrizione.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 20602/2022

2Cass. civ. n. 789/2022

3Cass. civ. n. 25838/2019

4Cass. civ. n. 6522/2017

5Cass. civ. n. 11145/2012

6Cass. civ. n. 9825/1998

7Cass. civ. n. 9042/1992

8Cass. civ. n. 3886/1985

9Cass. civ. n. 3220/1978