Articolo 815 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo

I beni mobili iscritti in pubblici registri (1) sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Note

(1) Alcuni beni mobili sono dal legislatore equiparati, quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica, forma ed onere di pubblicità, ai beni immobili; si tratta dei beni mobili registrati che sono i c.d. beni di locomozione e di trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4189/2024

Se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non è stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non già l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - è in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietà mediante il possesso.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4189 del 15 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 28962/2019

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario dell'impresa conduttrice abbia esercitato il diritto di recedere dal contratto di locazione di un aeromobile, non spetta al locatore del veicolo l'equo indennizzo di cui all'art. 80 l.fall., perché detta norma riguarda solo il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre l'aeromobile è un bene mobile registrato, assoggettato al relativo regime secondo la previsione di cui all'art. 815 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28962 del 8 novembre 2019)

3Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12860 del 23 maggio 2018)

4Cass. civ. n. 16235/2011

L'applicazione della regola "possesso vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del bene e la buona fede dell'acquirente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16235 del 25 luglio 2011)