Articolo 816 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Universalità di mobili

Dispositivo

Note

(1) Il codice positivizza solamente le universalità di mobili, come per esempio le biblioteche; la dottrina reputa, invece, ammissibili anche le universalità di immobili, o le c.d. universalità miste, comprensive cioè da cose mobili e da cose immobili.

(2) Oltre all'universalità di mobili (universitas facti) vi è anche una universalità di diritto (universitas iuris), che ricorre qualora una pluralità di rapporti giuridici autonomi è presa in considerazione come complesso unitario dal legislatore; a questo proposito si possono menzionare ad esempio eredità(v.457) e azienda (v.2555).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 20191/2007