Articolo 819 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei terzi sulle pertinenze

Dispositivo

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [818] (1). Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede (2) se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri [247, 863 cod. nav.].

Note

(1) Se la cosa deputata a divenire pertinenza di un'altra non appartiene a chi ne imprime la destinazione, il nesso pertinenziale è instabile, dal momento che il titolare della prima non perde il relativo diritto sulla stessa.

(2) La disposizione individua un sistema ditutela della buona fede dei terzi acquirenti della cosa principale, dalle eccezioni del titolare o del terzo acquirente della pertinenza concernenti l'interruzione del nesso intercorrente tra le due suddette cose. Se il terzo acquirente era, invece, in malafede, era a conoscenza, cioè, del fatto che la titolarità della pertinenza faceva capo ad altri, il proprietario della medesima può far valere il relativo diritto con ogni mezzo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 20287/2017

La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20287 del 23 agosto 2017)