Articolo 820 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Frutti naturali e frutti civili

Dispositivo

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finché non avviene la separazione (1), i frutti formano parte della cosa [516] c.p.c.]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [771] comma 1, [1348], [1472]; [531] c.p.c.].

Sono frutti civili (2) quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali [1224], i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita [1861], il corrispettivo delle locazioni.

Note

(1) Ricorre l'istituto giuridico della separazione qualora il frutto si stacchi dalla cosa da cui deriva.

(2) I frutti naturali e civili non vengono individuati in modo tassativo: il latte e la lana sono anch'essi, e ciò a titolo esemplificativo, frutti naturali. È controverso se i dividendi sulle azioni societarie (v.2433) debbano essere considerati frutti civili di queste.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 9362/2025

Nell'ambito della divisione ereditaria, i frutti naturali della cosa comune, già separati al momento della divisione, appartengono a tutti i partecipanti alla comunione e non possono diventare proprietà esclusiva di un condividente, salvo diversa volontà delle parti. Anche se non distribuiti tra i coeredi, tali frutti formano una massa indivisa su cui ciascun partecipante ha un diritto proporzionale alle rispettive quote.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9362 del 9 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 18867/2024

In caso di risoluzione contrattuale, il diritto dei venditori al riconoscimento dei frutti civili percepiti non si estende automaticamente all'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento dell'immobile, a meno che tale domanda non sia stata espressamente formulata in sede di giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18867 del 10 luglio 2024)

3Cass. civ. n. 5978/2024

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5978 del 6 marzo 2024)

4Cass. civ. n. 31125/2023

In tema di divisione, i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 31125 del 8 novembre 2023)

5Cass. civ. n. 38605/2023

In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 38605 del 13 ottobre 2023)

6Cass. civ. n. 35210/2021

Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 35210 del 18 novembre 2021)

7Cass. civ. n. 27617/2020

Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 27617 del 3 dicembre 2020)

8Cass. civ. n. 17876/2019

Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17876 del 3 luglio 2019)

9Cass. civ. n. 5504/2012

I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5504 del 5 aprile 2012)

10Cass. civ. n. 5391/2012

Il contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava non può essere inquadrato nello schema della vendita immobiliare, ove ad esso sia apposto un termine finale, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una vendita sottoposta a termine finale per l'inammissibilità della proprietà temporanea, essendo invece esso tipicamente sussumibile, ai sensi degli artt. 820 e 1615 c.c., nella figura del contratto di affitto. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la clausola della temporaneità aveva significato dirimente per escludere l'inquadramento della fattispecie nel contratto di vendita immobiliare, anche in presenza della previsione della rinuncia all'ipoteca legale).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5391 del 4 aprile 2012)