Articolo 841 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Chiusura del fondo

Dispositivo

Note

(1) Con l'espressione "chiudere" si intende l'attività volta ad impedire a terzi l'entrata nel fondo, edificando recinti o mura.

(2) Il titolare non può escludere dall'accesso al fondo, pur se quest'ultimo fosse stato chiuso dallo stesso, a colui al quale fa capo un diritto di servitù di passaggio.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 16389/2023

2Cass. civ. n. 1796/2022

3Cass. civ. n. 21613/2004

4Cass. civ. n. 5933/1991