Articolo 842 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Caccia e pesca

Dispositivo

Note

(1) La caccia è stata regolata dalla l. 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Essa ha previsto che gli animali della fauna selvatica sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono protetti per tutelare l'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito entro certi limiti e purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 20979/2007