Articolo 884 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Dispositivo
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi (1) le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Note
(1) Dato che un immobile si appoggia ad un muro se questo ne regge il peso e ne garantisce la solidità, è chiaro che quest'ultima deve essere condizione per realizzare le opere che si sono programmate.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 17388/2004
In tema di distanze legali fra proprietà, deve intendersi per costruzione in appoggio — secondo una nozione desunta dalla leggi fisiche — quella che scarica il peso degli elementi di cui si compone sul muro del vicino che in tal modo ne assicura la staticità necessaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17388 del 30 agosto 2004)
2Cass. civ. n. 5152/1977
Non può essere ravvisata una costruzione in appoggio, qualora tra i due muri vicini esista un'intercapedine di cinque centimetri, ricoperta con lamiera per evitare le infiltrazioni di acqua piovana, salvo che sia accertata l'interdipendenza delle due strutture murarie per l'eventuale «ammorsamento» dei solai di copertura ed il ridotto spessore del nuovo muro in corrispondenza della più consistente struttura preesistente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5152 del 25 novembre 1977)
3Cass. civ. n. 3177/1974
È in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi strutturali costitutivi di essa, mentre è in aderenza quella che è posta in semplice e totale combaciamento con il muro del vicino, rispetto al quale ha piena autonomia, strutturale e funzionale, con la conseguenza dell'indipendenza del regime giuridico delle due proprietà contigue, si che il perimento o la demolizione dell'una possano verificarsi senza che l'integrità dell'altra ne sia compromessa. Ciò premesso, deve ritenersi in appoggio anche la costruzione che gravi col suo peso sulle fondazioni della fabbrica del vicino.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3177 del 26 ottobre 1974)
4Cass. civ. n. 2362/1970
Il comproprietario del muro comune non può praticare incavi che oltrepassino la metà dello spessore del muro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2362 del 11 novembre 1970)
5Cass. civ. n. 538/1970
A norma dell'art. 884 c.c. — che va applicato per intero non per parti separate, in quanto l'ultimo comma stabilisce le condizioni di illiceità, richieste, fra l'altro, per le aperture di incavi nel muro comune previste nel primo comma — il comproprietario, senza l'adempimento di alcuna preventiva formalità, può legittimamente praticare nel muro comune gli incavi che non riescano di danno o di pericolo per essi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 538 del 5 marzo 1970)